Art. 30.

      1. L'articolo 92 del testo unico è sostituito dal seguente:

      «Art. 92. (Procedimento innanzi al tribunale di sorveglianza). - 1. Il procedimento

 

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si svolge ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale. Se non è possibile effettuare l'avviso al condannato nel domicilio indicato nella istanza e lo stesso non compare all'udienza, il tribunale di sorveglianza dichiara inammissibile l'istanza.
      2. Ai fini della richiesta, il tribunale di sorveglianza può acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico e socio-riabilitativo effettuato.
      3. L'ordinanza che conclude il procedimento è comunicata al pubblico ministero competente per la esecuzione, il quale, se l'istanza non è accolta, emette ordine di esecuzione della pena».